Art. 17.
(Divieto di contributi ad imprese editrici di giornali e ad imprese radiofoniche di organi di forze politiche. Divieto di rimborsi elettorali).

      1. Sono soppressi tutti i tipi di contributi per le imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
      2. Sono soppressi i contributi previsti dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
      3. Sono soppressi i contributi per le imprese editrici di quotidiani o periodici di organi di movimenti politici costituitesi in società cooperative ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
      4. Sono soppressi i contribuiti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, per i quotidiani periodici editi da cooperative di giornalisti o da società la cui maggioranza del capitale sociale è detenuta da cooperative che siano comunque riconducibili a partiti o movimenti politici.
      5. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,80».

 

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